Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Il cambiamento di stato da rifiuto ad EoW
di Mauro SANNA
Consiglio di Stato Sez. VI n. 10000 del 11 dicembre 2024
Urbanistica.Mutamento di destinazione d’uso di locali previsti nel progetto come cantina o garage mediante la creazione di nuovi volumi residenziali
In tema di mutamento di destinazione d’uso di locali, previsti nel progetto concessionato come cantina o garage, mediante la creazione di nuovi volumi residenziali, non meramente accessori o tecnici, premesso che gli standard urbanistici hanno una funzione di equilibrio dell’assetto territoriale e di salvaguardia dell’ambiente e della qualità di vita la destinazione di un piano interrato, ma analogo discorso vale per il sottotetto, ad abitazione determina un incremento delle volumetrie e delle superfici ‘utili’ – ossia utilmente fruibili – con conseguente aggravio del carico urbanistico, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 1 lett. a) D.P.R. n. 380/2001, a norma del quale costituisce ‘variazione essenziale’ ogni ‘mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968”. Da ciò consegue che non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un locale cantina in un vano abitabile; a differenza dell’ipotesi in cui un garage venga trasformato - con o senza opere- in magazzino o deposito, rimanendo quindi spazio accessorio, senza permanenza di persone, la trasformazione in vano destinato alla residenza, anche a tralasciare i profili igienico-sanitari di abitabilità, si configura come un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con l’originario permesso di costruire.
E’ reato depositare rifiuti in uno scarrabile senza autorizzazione?
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. VI n. 9860 del 9 dicembre 2024
Beni culturali.Vincolo indiretto
Il vincolo indiretto concerne la cd. cornice ambientale di un bene culturale. Ne deriva che non è il solo bene in sé a costituire oggetto della tutela, ma l’intero ambiente potenzialmente interagente con il valore culturale, che può richiedere una conservazione particolare. In questo senso il canone di verifica del corretto esercizio del potere deve avvenire secondo un criterio di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità. Tali criteri sono tra loro strettamente connessi e si specificano nel conseguimento di un punto di equilibrio identificabile nella corretta funzionalità dell’esercizio del potere che deve essere congruo e rapportato allo scopo legale per cui è previsto. Il vincolo indiretto può essere apposto per consentire di comprendere l’importanza dei luoghi in cui gli immobili tutelati dal vincolo diretto si inseriscono mediante la loro conservazione pressoché integrale. La valutazione dell’amministrazione nell’ambito in discorso è per lo più insindacabile, se non sotto il profilo della congruità e della logicità della motivazione ed in particolare per difetto o manifesta illogicità della motivazione o errore di fatto.
Cass. Sez. III n. 47639 del 31 dicembre 2024 (CC 28 nov 2024)
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Fasano
Urbanistica.Condono edilizio e artificioso frazionamento della domanda
In tema di condono edilizio previsto dal d.l. 30 novembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, la presentazione di plurime istanze di sanatoria relative a distinte unità immobiliari, ciascuna di volumetria non eccedente i 750 mc., costituisce artificioso frazionamento della domanda, in caso di nuova costruzione di volumetria inferiore a 3.000 mc., la cui realizzazione sia ascrivibile ad un unico soggetto
Consiglio di Stato Sez. IV n. 9935 del 10 dicembre 2024
Urbanistica.Fabbricato ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità e potere di ordinanza
Ai fini dell'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Sindaco ex art. 54 T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può anche prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato non avendo l'ordinanza de qua carattere sanzionatorio, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo ed a prevenire danni all’incolumità pubblica (fattispecie relativa al divieto, a titolo cautelare, dell’uso di una struttura, ingiungendo di rendere l’area inaccessibile, rafforzando la recinzione, nonché “entro 90 giorni di procedere alla messa in sicurezza del fabbricato e dell’intera area, procedendo al taglio ed alla rimozione del solaio relativo al terrazzo balcone…ponendo in atto quant’altro necessario per la sicurezza e stabilità dell’opera”
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