Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 42567 del 39 dicembre 2025 (CC 23 ott 2025)
Pres. Ramacci Rel. Giorgianni Ric. PM in proc. Zoffoli
Ecodelitti.Traffico illecito di rifiuti e profitto conseguito mediante risparmio fiscale
In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.), la nozione di profitto suscettibile di sequestro preventivo finalizzato alla confisca comprende non solo l'incremento patrimoniale diretto, ma anche ogni vantaggio economico mediato, incluso il risparmio di spesa. Tale risparmio può consistere nell'evasione d'imposta derivante dall'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, qualora il meccanismo di interposizione fittizia sia parte integrante delle attività continuative organizzate finalizzate a occultare la reale provenienza dei rifiuti e a immettere sul mercato materiali non tracciabili. Sussiste, in tal caso, il nesso di pertinenzialità tra il delitto ambientale e il profitto fiscale, in quanto la frode tributaria risulta strettamente funzionale alla realizzazione dello schema criminoso e al conseguimento dell'ingiusto profitto perseguito dagli agenti.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 10048 del 18 dicembre 2025
Urbanistica. Natura del piano per gli insediamenti produttivi - PIP
Il piano per gli insediamenti produttivi è, in linea generale, non solo uno strumento di pianificazione urbanistica nel senso tradizionale, ma anche e soprattutto uno strumento di politica economica, poiché ha la funzione di incentivare le imprese, con l’offerta, ad un prezzo politico, previa espropriazione ed urbanizzazione, delle aree occorrenti per il loro impianto o la loro espansione, così realizzandosi un trasferimento di ricchezza dal proprietario espropriato all’assegnatario, per essere l’indennità di espropriazione di gran lunga inferiore al valore di mercato degli immobili espropriati. Pur con tale specifica funzione ad esso non può essere negata la natura di “piano particolareggiato d’esecuzione”, perché incide, sia pure per ragioni di indirizzo dello sviluppo economico, sull’assetto del territorio urbano, regolando in conformità all’interesse pubblico la destinazione dei terreni.
Cass. Sez. III n. 41050 del 22 dicembre 2025 (CC 24 set 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Miraglia
Urbanistica.Esecuzione dell'ordine di demolizione e ambito di applicazione del principio di proporzionalità
L'esecuzione dell'ordine di demolizione deve conformarsi al principio di proporzionalità (Art. 8 CEDU), il quale non tutela il diritto all'abitazione in termini assoluti ma richiede un bilanciamento con l'interesse pubblico alla salvaguardia ambientale. Tale principio non può essere invocato per paralizzare il ripristino della legalità qualora il ritardo nell'esecuzione sia imputabile alla prolungata inerzia o alla consapevole condotta illecita dell'autore dell'abuso, né la demolizione è inibita dalla circostanza che l'immobile sia l'unico domicilio del condannato o dei suoi familiari. Infine, il permesso di costruire in sanatoria (art. 36 d.P.R. 380/2001) non sterilizza l'ordine di demolizione se l'immobile, dopo la domanda, è stato oggetto di ulteriori modifiche che ne abbiano mutato la consistenza originaria.
Consiglio di Stato Sez. II n. 9760 del 10 dicembre 2025
Urbanistica.Nozione di centro abitato
La nozione di “centro abitato” rilevante a fini urbanistici (ai fini dell’obbligo di licenza edilizia, di cui all’art. 31 della l. 1150/1942) integra un concetto di carattere empirico, corrispondente «alla situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione. La formale perimetrazione dell’area da parte di apposito strumento urbanistico è richiesta, invece, ai soli fini della diversa nozione “viabilistica” di “centro abitato”, cui fa riferimento il Codice della strada per le esigenze connesse alla circolazione stradale.
Cass. Sez. III n. 41056 del 22 dicembre 2025 (CC 21 nov 2025)
Pres. Aceto Rel. Scarcella Ric. Stravato
Urbanistica.Confisca per lottizzazione ed ente proprietario rimasto estraneo al giudizio di cognizione
Il giudice dell’esecuzione, investito dall’ente proprietario rimasto estraneo al giudizio di cognizione, ha il potere-dovere di accertare autonomamente la sussistenza del reato presupposto e l’estraneità/mala fede del terzo, con ampi poteri istruttori (art. 666, comma 5, c.p.p. La confisca urbanistica, di natura sostanzialmente penale, esige proporzionalità e un accertamento effettivo delle condizioni di legge, specie quando incide su soggetto non parte del giudizio di cognizione e la mala fede del terzo non può presumersi, ma deve essere provata con standard rigorosi; l’ente può essere “non terzo” solo se si dimostra, con accertamento concreto, che fu committente/beneficiario o schermo dell’autore
Consiglio di Stato Sez. IV n. 9730 del 10 dicembre 2025
Beni ambientali. Silenzio assenso orizzontale e parere Sovrintendenza
Va ritenuto applicabile l’istituto del silenzio – assenso c.d. orizzontale anche al parere della Soprintendenza coinvolta nella conferenza di servizi. L'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 può infatti essere applicato ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, anche nei casi in cui l’atto da acquisire, abbia valenza co-decisoria.In tal modo si assicura il giusto bilanciamento tra esigenze di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa ed esigenze di tutela degli interessi pubblici che possono trovare concreta valorizzazione da parte dell’Amministrazione procedente in luogo dell'amministrazione rimasta inerte. A tale bilanciamento non si sottraggono gli interessi sensibili, la cui tutela rafforzata non viene pregiudicata dall’operatività degli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14-bis e 17-bis della legge n. 241 del 1990. In tal senso è significativo che le Amministrazioni preposte “alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini”, in caso di dissenso, possano solo contrastare la determinazione della conferenza medesima mediante opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri (art. 14 – quinquies, comma 1, della l. n. 241/90).
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